La mobilità volontaria trova disciplina nell’articolo 30 del decreto e viene applicata a tutte le pubbliche amministrazioni. Principale caratteristica è che, come facilmente intuibile dal nome, l’istanza di trasferimento viene presentata dal lavoratore stesso. Può essere definita come una mobilità di tipo orizzontale nel pubblico impiego. La richiesta può essere rivolta sia a uguali che diversi settori e ha come presupposto il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza. In base a questo procedimento, si coprono eventuali scarsità di personale tramite un passaggio diretto di lavoratori appartenenti alla stessa qualifica che abbiano fatto richiesta di trasferimento presso altre amministrazioni.
È proprio il concetto di parità di qualifica che prevede un margine di interpretazione decisamente più ampio. In generale, la qualifica prevede che vengano presi in considerazione i titoli attestanti il raggiungimento di determinate conoscenze o abilità, relative a certi settori professionali. È proprio sulla base di tali titoli ed eventualmente di ulteriori prove selettive che si procederà a selezionare i dipendenti a cui consentire il trasferimento.
Di norma questa tipologia prevede comunque sempre che l’interessato partecipi ad un bando cosiddetto di entrata e che rientri nella graduatoria finale (acquisendo punteggi in base a titoli o altri parametri previamente individuati) per poi ottenere in ultimo il consenso del datore. Una volta che si è riusciti ad ottenere la mobilità, il rapporto di lavoro continua e il lavoratore porta con sé il fascicolo personale.